Nuove modalità per comunicazioni cessioni fabbricati
Si avvisa che NON SUSSISTE PIÙ L’OBBLIGO di presentare al Comune la comunicazione di cessione fabbricato, nel caso di registrazione di contratti di locazione o di comodato di fabbricato o porzione di esso, qualora tali contratti siano soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso. Ciò vale, quindi, anche per i contratti di comodato gratuito e per i contratti di locazione registrati, ivi comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività di impresa, o di arti e professioni. La suddetta comunicazione è anche esclusa nel caso di registrazione di contratti di trasferimento immobiliare (compravendita).
L’obbligo permane ESCLUSIVAMENTE nel caso di cessione di fabbricato NON SOGGETTA A REGISTRAZIONE DI CONTRATTO (quali le locazioni di immobili non aventi la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, che sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso) e NEL CASO DI OSPITALITÀ DI CITTADINI STRANIERI.