Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all´art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati, i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d´ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell´interessato, dell´amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall´interessato”.
E´ chiaro a questo punto, che le richieste di certificati anagrafici da esibire presso Amministrazioni Pubbliche o gestori di pubblici servizi, NON DOVRANNO MAI PIU´ ESSERE PRESENTATE.
Pertanto, le rimanenti necessità di certificati anagrafici, si possono solo configurare in richieste di utilizzo personale o privato o esibizione presso uffici o servizi privati.
Si precisa, in definitiva che la suddetta certificazione, NON PUO´ USUFRUIRE DELLE ESENZIONI PREVISTE e sarà soggetta ad imposta di bollo, come ripetutamente chiarito da diverse risoluzioni del Ministero delle Finanze o dall´Agenzia delle Entrate.
Per l´attività degli avvocati, come la necessità di notificare un atto processuale, intanto, si dovrà allegare, ove possibile, idonea delega del cliente o del Tribunale competente, mentre i certificati saranno rilasciati in bollo, come riportato sulla risoluzione n. 450825 del 10/11/1990 del Ministero delle Finanze.