Il servizio di Polizia Municipale svolge le seguenti attività:
- polizia amministrativa
- polizia stradale
- polizia urbana
- polizia rurale
- polizia mortuaria
- polizia giudiziaria ed ausiliaria di pubblica sicurezza, in collaborazione con le altre forze di Polizia nel controllo e nella sicurezza del territorio
- notificazione atti
- controllo sull’osservanza di tutte le ordinanze ed i regolamenti comunali
- controllo sugli esercizi commerciali sia in forma fissa che itinerante
- rilascio autorizzazione per occupazioni del suolo pubblico su strade e piazze di proprietà comunale e relativa riscossione pagamento della C.O.S.A.P.
- anagrafe canina
- vigilanza edilizia ed applicazione di eventuali sanzioni
- accertamenti sulle richieste di residenza anagrafica
Divieti somministrazione bevande alcoliche
Si ricorda che:
a) è vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai MINORI DI ANNI 16 (art. 689 codice penale)
b) è vietata la vendita in forma ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (art. 87 T.U.L.P.S.)
c) l’art. 691 del codice penale punisce chiunque somministri bevande alcoliche alle persone in evidente strato di ebbrezza.
Si ricorda che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi.
Nuova normativa per la prevenzione incidenti alcool e correlati (legge 29 luglio 2010)
Il 13 novembre 2010 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di tabelle alcolemiche e apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico (precursori). Pertanto, i titolari e gestori di pubblici esercizi (bar, ristoranti, trattorie, osterie e simili, enoteche, cantine, alberghi, campeggi e simili, circoli di ogni genere, fiere, sagre, feste, agriturismi e simili, in possesso di licenza ex art. 86 del TULPS, che proseguono l’attività oltre le ore 24,00 SONO OBBLIGATI:
a) ad esporre le tabelle, che si possono scaricare, e a mettere a disposizione, i precursori chimici o elettronici, presso almeno un’uscita del locale, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida.
La sanzione per la mancata o inidonea esposizione delle tabelle o per il mancato possesso dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico va da € 300,00 ad € 1.200,00
b) a cessare la somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 3,00 alle ore 6,00
La sanzione va da € 5.000,00 ad € 20.000,00.
E’ prevista la sanzione accessoria alla terza violazione contestata nell’arco di un biennio:
chiusura locale da 7 a 30 giorni